Primo Soccorso Aziendale Gruppo B-C

Cosa Imparerò?

  • Riconoscere segni e sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso
  • Comunicare correttamente con il 118
  • Dimostrare l’abilità nel coordinare e prestare soccorso in un ambiente di lavoro
  • Fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco
  • Conoscere i possibili infortuni sul luogo di lavoro, in modo anche da prevenirli
  • Elencare le principali procedure previste in un piano di sicurezza aziendale

Requisiti

  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
  • Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Stato psico-fisico idoneo
  • Liberi professionisti
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura
  • Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Dipendenti di un'azienda

Descrizione

Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al primo soccorso.


Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti alla squadre di primo soccorso.


Lo scopo principale di questo corso è non solo quello di addestrare gli addetti al primo soccorso delle aziende, ma anche quello di diffondere la cultura del primo soccorso a tutta la comunità, insegnando alcune semplici manovre di rianimazione che possono essere decisive per salvare una vita umana.

 

CLASSIFICAZIONE AZIENDA GRUPPO B-C

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
  4. Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  5. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  1. pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nota all'art. 2:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle premesse.

MODULO BLS ADULTO

  • Manovre di disostruzione
  • Rianimazione cardio polmonare
  • TEST PRATICO SU MANICHINO COMPUTERIZZATO (Il simulatore permette di avere in tempo reale parametri sulla RCP in corso e di restituire una percentuale in termini di performance)

MODULO BENDAGGI

  • bendaggi di sostegno e semicompressivi con prove pratiche;
  • bendaggio desault spalla omero 

MODULO EMORRAGIE

  • utilizzo laccio emostatico arterioso

MODULO UTILIZZO FASTJEKT

  • corretto utilizzo Fastjekt


La durata del retraining è di 4 ore di pratica.

IN-FORMAZ SRL è accreditato in Regione Veneto e in Regione Emilia-Romagna per la formazione BLSD.

Il protocollo seguito è quello dell’ILCOR (Internatonal Liasion Committee on Resuscitation) secondo le linee guida AHA 2020 (American Heart Association).


Per ogni partecipante al corso per Addetti alle Squadre di Primo Soccorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che ha validità 3 anni come normativa vuole.

  • Manichino BLS pediatrico mezzo busto Little Junior Laerdal
  • Manichini mezzo busto Bryden
  • Manichino adulto computerizzato RESUSCI ANNE Laerdal per una valutazione obiettiva dell'apprendimento con TESTA INTUBABILE
  • Innosonian Moley
  • Simulatore Manovra Heimlich ACT+FAST Anti Choking Trainer

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